DALLA MONETA DI NAPOLI ALLA LIRA: VICENDE MONETARIE IN MERIDIONE | 2

Ci riferiamo alle monete d’oro da 40 e 20 lire nonché a quelle d’argento da 5, 2, 1 e mezza lira coniate a Napoli nel 1813, con caratteristiche tecniche del tutto simili a quelle del sistema decimale italiano (occorre però precisare che a partire dalla Legge sull’unificazione monetaria del Regno n. 788/1862, il titolo della lira e degli spezzati d’argento italiani venne portato da 900 a 835 millesimi).

Con l’entrata in vigore del Regio Decreto n. 123 del 1861, “le valute metrico-decimali d’argento da L. 5, 2, 1, centesimi 50 e 25 coniate sul sistema della lira italiana pari al franco, siano esse state battute a Milano durante il Regno italico sotto Napoleone I o dai Governi di Lombardia del 1848 e 1849, oppure in Piemonte, a Parma, a Bologna, a Firenze ed a Napoli, dai caduti Governi, dai Governi provvisori nazionali o dall’attuale, hanno corso legale in tutte le Provincie del Regno indistintamente […]”

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Dobbiamo quindi attendere l’emissione del Regio Decreto 21 gennaio 1864 n. 1647 per assistere ad un primo tentativo di far cessare nel Regno il corso legale delle monete d’oro, d’argento e di biglione a sistema non decimale, coniate da Governi stranieri. Composto da un unico articolo, il Regio Decreto n. 1647 ordina che “a partire dal giorno 16 febbraio 1864 tutte le monete d’oro, d’argento e di biglione a sistema non decimale coniate da Governi stranieri all’Italia, le quali fossero in addietro state legalmente ammesse in circolazione nelle antiche Provincie del Regno, in quelle dell’Emilia, della Toscana, delle Marche, dell’Umbria e delle Due Sicilie, non saranno più accettate in pagamento nelle Casse dello Stato e potranno egualmente essere rifiutate in commercio e nelle contrattazioni private”.

Mentre la disposizione fissava un termine per la cessazione del corso legale, nulla veniva precisato in merito alle modalità di cambio della vecchia moneta con la nuova. Tuttavia la scadenza del 16 febbraio venne, come ormai d’abitudine, prorogata al 1° marzo 1864 dal Regio Decreto 15 febbraio 1864 n. 1673, che ancora però non precisava a quali condizioni sarebbe avvenuto il ragguaglio tra le vecchie valute e le nuove.

Frattanto, una Circolare del Ministero delle Finanze del 15 marzo 1864 prescriveva ai Contabili dello Stato di non rimettere in circolazione le monete a sistema non decimale che venivano incamerate dal pagamento dei tributi, in quelle Provincie nelle quali avevano ancora corso legale in base al Decreto 123/1861. Finalmente, con Regio Decreto 6 agosto 1864, n. 1880 si fissava l’ulteriore termine del 30 settembre 1864 per la cessazione del corso legale delle antiche monete, descritte in una tavola allegata al Decreto, stabilendosi inoltre che nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre successivo “le monete stesse saranno ammesse al cambio contro corrispondenti valute decimali in oro ed in argento esclusivamente nelle provincie designate ed al ragguaglio fissato nella tavola anzidetta presso le Tesorerie provinciali nonché, occorrendo, presso le Casse governative che saranno a ciò destinate e notificate al pubblico dal Ministero delle Finanze con apposito manifesto”. Le somme e le frazioni inferiori al valore di 20 centesimi sarebbero state compensate con moneta di bronzo.