CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
SUL COMMERCIO ELETTRONICO

(di Massimo Pasquinelli) | L’ordinamento europeo e l’ordinamento italiano non prevedono una definizione giuridica di commercio elettronico. La realtà commerciale ha comunque sopravanzato da tempo la necessità di una norma regolatrice. Il fenomeno del commercio elettronico, se da una parte costituisce un costume quotidiano per centinaia di milioni di utenti, dall’altro lato rappresenta un fatto ancora “troppo nuovo” per il diritto che è una scienza lenta e formalizza tardivamente i comportamenti diffusi da anni nella società civile ed economica. A definirlo nella sua pratica sono piuttosto categorie economiche, direttive, esperienze, sentenze. Il primo riferimento significativo è rappresentato dalla direttiva comunitaria 2000/31/CE. Questa è intervenuta sulla figura del prestatore della società d’informazione contrapposto al destinatario dei servizi e su principi rivolti ai legislatori degli stati membri, invitati a considerare tale nuova forma di commercio. 

In Italia, il primo atto formale è rappresentato dal D. Lgs. 70 del 2003 in attuazione della direttiva. Il testo riprende la figura del prestatore e del destinatario di servizi; interviene sull’onerosità del servizio e sulla mancata simultanea presenza tra prestatore e destinatario dei servizi; inquadra l’uso del mezzo elettronico; tratta del servizio reso a domanda del destinatario). Oggi il commercio elettronico, ancorché privo di una sua definizione giuridica, è disciplinato da un recente provvedimento legislativo, il D. Lgs. 21 del 2014, che ha attuato la direttiva europea sui diritti dei consumatori. Il decreto introduce un ampliamento delle informazioni rese ai destinatari; il diritto di recesso,  oggi uguale in tutta la CE di 14 giorni;le modalità contrattuali; la modalità di pagamento; la risoluzione delle controversie stragiudiziali – favorite – o giudiziali. Va riconosciuto che rispetto alla cultura esistente, ovvero alla grande espansione del fenomeno del commercio elettronico, vi sono limiti oggettivi che ne riducono la portata. Pensiamo alle

ASTE ON LINE | Coerentemente con quanto esposto non esiste nel nostro  ordinamento una regolamentazione specifica delle aste telematiche, come non esiste una loro definizione in diritto. La L. 114 del 31 marzo 1998 le vieta espressamente ( art. 18, comma 5 ). Come espone il prof. Fabio Bravo: “Nei confronti di tale norma si riscontrano due opposte interpretazioni destinate a influenzare, operativamente, l’ambito di applicazione delle divieto di aste on-line”.

La prima interpretazione si fonda su: (1) Min. Industria 1 giugno 2000 n. 3487/C; (2) Min. Attività Produttive 17 giugno 2002 n. 3547/C; (3) Risoluzione Min. Attività Produttive 19 maggio 2010 n. 53574. Secondo cui il divieto di aste on-line “si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l’attività d’acquisto per la rivendita dei consumatori finali”. Il divieto poi non è applicabile alle vendite realizzate da grossisti e da soggetti non professionisti. “La disciplina del decreto non si applica a coloro che non sono ‘dettaglianti’, per cui non riguarda…soggetti la cui disciplina e’ contenuta in norme speciali (si pensi alla vendita di farmaci, di oggetti preziosi e di antiquariato, carburanti, ecc.”. (da “E-Commerce” di Enzo Maria Tripodi, Altalex Editore).

La seconda interpretazione si fonda su: (1) 10 ottobre 2005 n. 19668; (2) 28 agosto 2006 n. 18619. Secondo cui il divieto di vendita all’asta con mezzi di comunicazione ha portata generale ed è pertanto applicabile anche alla vendita al dettaglio.

Ci troviamo pertanto innanzi ad un inconciliabile ed irrisolto contrasto tra la Suprema Corte e le Direttive Ministeriali. Come può infatti la Risoluzione ministeriale del 2010 non tenere conto delle pronunce della Cassazione intervenute cinque e quattro ani prima? A ciò si aggiunga, nel paese del diritto, un’ ulteriore elemento di contraddizione. La giurisprudenza di merito decide infatti diversamente da quanto stabilito dalla Cassazione. Una prova? Il Tribunale di Messina 6 luglio 2010 (e-bay aveva sospeso a tempo indeterminato l’account di una società che aveva ricevuto feedback negativi)  riconosce che “per una società che ha ad oggetto l’e–trade la presenza sulla piattaforma di e-bay appare indispensabile, ai fini della sopravvivenza della società”  con ciò implicitamente escludendo quel divieto generalizzato invocato dalla Cassazione nelle due citate sentenze.

Ancora una considerazione. Il divieto, così come previsto dalla L. 114/98 ed interpretato come generale dalla Corte Cassazione, contrasta con la libera prestazione dei servizi e con la libera circolazione delle merci nel mercato unico fissate dalla direttiva 2000/31/CE ( artt. 3 e 4 ). Si dovrebbe concludere che “Allo stato le aste telematiche dovrebbero ritenersi vietate in Italia. Pur tuttavia esse continuano a proliferare” (Ivan Dimitri Calaprice). Infatti le Camere di Commercio italiane prevedono tutta la relativa modulistica per chi voglia aprire e promuovere tali attività. Non ci resta che verificare allora di quale attività si tratti. La Circ. Min. Attività Produttive 17 giugno 2002 n. 3547/C prevede due tipi di attività di asta on-line.

Il banditore d’asta conduce direttamente la vendita di beni propri o di terzi

Regolata dall’art. 115 Tulps con competenza del Questore.

E’ un’agenzia d’affari (comprende le vendita all’asta, 205 Reg. di esecuzione del Tulps).

Svolge attività d’ intermediazione.

Può trattarsi di contratto di mandato ex art. 1703 e ss del C.C. oppure di

Contratto di commissione ex art.1731 e ss del C.C. (che è un mandato a vendere senza rappresentanza).

Hanno ad oggetto uno o più atti giuridici.

Il mandatario ha un vero obbligo relativo agli atti.

Il mandatario può rinunciare ma con l’obbligo di risarcire il mandante.

Nel mandato oneroso il mandante può revocare ma con risarcimento dei danni al mandatario.

Il mandatario matura il compenso una volta eseguita la prestazione (autonomia delle parti per la determinazione dell’estensione dell’incarico anche ad atti relativi all’esecuzione dello stesso).

Il mandato può essere con rappresentanza (art. 1704 C.C.) o senza (art. 1705 C.C.).

La commissione – specifico mandato a vendere – è sempre senza rappresentanza.

Il mandatario (da Circolare) ha obblighi di diligenza del mandato, deve rispettare i limiti fissati, ha dovere d’informazione, deve rendere al mandante il conto.

Non risponde verso il mandante delle obbligazioni assunte dai terzi.

Il banditore d’asta mette a disposizione lo strumento tecnologico senza intervenire nella gara

E’ un’attività di mediazione ex art. 1754 e ss. del C.C.

Occorre l’iscrizione nel ruolo degli agenti (CCIAA).

Ha ad oggetto un’attività materiale (mette in relazione le persone).

Il mediatore ha natura potestativa.

Il mediatore matura la provvigione al perfezionamento dell’affare (art. 1755 C.C.).

Il mediatore mette i relazione e basta (gli atti giuridici non sono da lui svolti).

L’incarico conferito al mediatore ha carattere non vincolante.

Ha una disciplina minima prevista dalla legge.

Però ha un obbligo d’informazione sulle circostanze a lui note relative alla valutazione dell’affare che possano influire sulla conclusione di esso (art. 1759 C.C.). Per tale violazione può essere sospeso dalla professione.

CONTRATTI CONCLUSI A DISTANZA |  Come scrive acutamente una valente giurista (Elena Falletti ) la Corte di Cassazione alle prese con le aste on-line ha perso un’occasione per fare chiarezza”. C’è infatti la vendita all’asta in senso proprio, come da tradizione e ci sono le aste c.d. on line. Oggi la dottrina concorda sul fatto che le imprese che gestiscono le aste on line  mettono a disposizione i loro beni e lo spazio tecnologico ove si realizza l’ e-marketplace (luogo virtuale). Il gestore di questo rimane estraneo alle negoziazioni, fa unicamente da intermediario. E’ evidente che in tal caso non si pone in essere un’asta vera e propria. Si tratta piuttosto di un contratto concluso a distanza e su questo punto la Cassazione non si è espressa (ha solo discusso sulla questione preliminare se potesse entrare nelle questioni di merito oppure no).

Tali contrattazioni non rientrano nella fattispecie dell’asta tradizionale, ma “rappresenterebbero delle vendite a prezzo dinamico, alle quali è applicabile – prosegue la Falletti – la disciplina in materia di contratti conclusi a distanza, ivi compreso il diritto di recesso a favore del consumatore”. A supporto di tale tesi è bene ricordare la vigenza nel nostro paese di un nuovo Codice dei consumatori; il riconoscimento di responsabilità dei gestori di piattaforme come e-Bay pronunciato dalla Corte di Giustizia della UE, dai giudici tedeschi, dai giudici statunitensi, da altre autorità a tutela dei consumatori; la circostanza che la magistratura italiana non ha ancora riconosciuto tale responsabilità.

CONCLUSIONI | Ritengo che su questa materia, complessa e giuridicamente in divenire, i Numismatici Italiani Professionisti, in virtù dell’ autorevolezza conquistata negli anni ed ora riconosciuta formalmente dal Ministero dello Sviluppo Economico che l’ha inserita tra le associazioni che rilasciano attestati di qualità, possa promuovere nell’interesse dei suoi iscritti e dei collezionisti numismatici, un lavoro di ricerca e di proposta orientato all’individuazione di regole serie, severe, trasparenti che costringano le c.d aste on line a rientrare dentro caratteri di professionalità e di responsabilità oggi gravemente compromessi dalla proliferazione di aste numismatiche al quanto dubbie se non illegittime. Assistiamo – per riprendere le parole di Luca Alagna, segretario NIP- ad “un libero mercato privo di regole, ad un aumento esponenziale di venditori non autorizzati, ad un’ammissione sul mercato di materiale senza il controllo delle più elementari norme anche in termini di pubblica sicurezza, concorrenza sleale nei confronti dei commercianti regolari. […] Come fare perché chi acquista o si avvicina per la prima volta a questo mondo, abbia tutte le indispensabili tutele?”.

Penso che un ristretto gruppo di lavoro tra gli interessati della NIP potrebbe maturare una proposta da condividere con gli associati e con i collezionisti, spesso i primi danneggiati da aste on line avventuriere sulle quali è bandita sia la responsabilità della piattaforma, sia la responsabilità del venditore.  Ci sono infatti una cultura umanistico-numismatica, un mercato nobile ed antico, una scienza in grado d’ incuriosire i giovani, un mercato legittimo ed autorevole che vanno salvati: cio rappresenta una battaglia civile contro l’inciviltà di coloro il cui principale intento è quello di far morire il collezionismo numismatico in Italia.